Si fa presente che l'iscrizione presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuisce, in particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo.
L’ammissione al servizio è inoltre subordinata all’inesistenza di pendenze nel pagamento di tariffe correlate ai servizi scolatici (refezione, trasporto, ecc.).
Qualora il nucleo familiare residente si trovasse in condizioni di disagio economico o sociale può rivolgersi all’ufficio servizi sociali per un sostegno economico alla spesa scolastica.